Portabici, tutto torna alla normalità! Normativa e regole per il corretto utilizzo!
- 22/01/2024
- Novità
- Posted by Andrea Liberini
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È un piacere informare i lettori che il problema sollevato dal decreto del 6 settembre 2023, che aveva reso estremamente complessa l’installazione e l’uso dei portabici da auto, è stato risolto grazie a un’ordinanza del tribunale amministrativo emessa il 19 gennaio concedendo la sospensiva delle disposizioni in materia. Questa ordinanza ha riconosciuto la legittimità della circolare 25981 e ha riportato la normativa al periodo precedente all’entrata in vigore del decreto, permettendo quindi nuovamente l’utilizzo dei portabici in modo libero e senza restrizioni.
Il decreto originale aveva suscitato una serie di controversie, in quanto imponeva sanzioni pesanti per il superamento di limiti dimensionali che spesso risultavano impossibili da rispettare. Inoltre, richiedeva un collaudo presso la Motorizzazione Civile per l’utilizzo dei portabici, una procedura che era stata oggetto di critiche per la sua complessità e l’ulteriore onere burocratico.
La sospensione di questa problematica è stata accolta con entusiasmo dagli utenti e dalle aziende costruttrici di portabici. Massimo Gaspardo Moro, responsabile del Centro Studi FIAB, ha sottolineato l’effetto devastante che il decreto aveva avuto su migliaia di utenti, costretti a non poter utilizzare le loro attrezzature costose senza un periodo adeguato per adeguarsi alla nuova normativa.
Inoltre, la normativa italiana risultava essere più restrittiva rispetto a quella di molti altri paesi europei, causando un disagio non solo agli italiani ma anche al turismo. La sospensione cautelare della circolare ha pertanto rappresentato una vittoria per la libertà di utilizzare i portabici da auto e ha eliminato un ostacolo significativo per chi ama viaggiare in bicicletta.
In conclusione, l’ordinanza del tribunale amministrativo ha ripristinato il diritto degli utenti di utilizzare i portabici da auto in modo libero e ha sospeso per il momento una questione che aveva suscitato molte preoccupazioni. Questo rappresenta un passo positivo verso una maggiore facilità nell’uso di biciclette come mezzo di trasporto sostenibile e salutare.
Per il momento tutto è dunque sospeso ma attendiamo dalle autorità la conferma di tale sentenza.
Quali sono le regole per il corretto utilizzo dei portabici?
Con questa normativa, dal 6 Settembre ad oggi si è parlato molto sulle condizioni, le regole e i permessi che sono necessari per il corretto utilizzo di un portabici. Come spesso accade, abbiamo notato parecchia confusione, cerchiamo però di fornivi i dettagli utili
Introduzione:
Secondo la legge italiana, una bicicletta può essere trasportata sul tetto o nel lato posteriore di un autovettura con dispositivi omologati e che rispettino determinati limiti di sagoma e di portata a patto che non venga compromessa la visibilità del conducente, che la targa e le luci siano ben visibili o riportati sul appendice.
La regolamentazione è determinata dalla normativa del codice della strada mediante l’ articolo 61 e articolo 164.
Innanzi tutto è importante sapere che i portabici da auto sono equiparati ai portapacchi e ai portasci venendo così considerati “accessori leggeri e amovibili” e che non modificano un modo significativo la massa a vuoto del veicolo. Non essendoci dunque modifiche sostanziali alla carrozzeria o alla meccanica, non è dunque necessario alcun aggiornamento o modifica della carta di circolazione.
Regole basilari:
- L’utilizzo del portabici è consentito solamente con prodotti omologati e contraddistinti dalla marcatura CE.
- Tutti i portabici devono essere muniti di istruzioni dimontaggio
- Il portabici non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedire manovre
Targa e luci
- Non devono essere in alcun modo oscurati i dispositivi di illuminazione, in caso contrario, il portabici deve essere dotato di luci ausiliare incorporate e ben visibili.
- La targa del veicolo deve essere ben visibile e non oscurata.
- Qualora il portabici e/o le biciclette oscurino, anche in modo marginale la targa, è fondamentale installare una targa ripetitiva. Tale targa non può essere “autocostruita” ma deve essere richiesta alla motorizzazione civile riportando così il simbolo “R”.
Lunghezza, quanto può essere esposto il portabici?
Il carico può sporgere posteriormente (in lunghezza) fino a 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.
Per esempio, supponendo di avere un auto dalla lunghezza pari a 4 metri, la sporgenza massima consentita è pari a 120 cm (totale 5,2 metri).
La lunghezza totale non può in ogni caso superare i 12 metri.
Quanto può essere la larghezza del portabici?
La larghezza totale del portabici, per ovvi motivi, non è una misura standard ma varia da autovettura in autovettura, il carico, nel nostro caso la bicicletta o il portabicicletta, può sporgere massimo 30cm per lato. éer fare un esempio rapido e supponendo che la tua auto misuri una larghezza di 180cm, hai la possibilità di caricare un massimo di 240 cm (180+30+30=240)
Il codice della strada prescrive però che la larghezza massima di un autoveicolo è di 2,55 mt considerando gli specchi retrovisori chiusi.
Qual’è l’altezza massima del carico con la bici sul tetto?
Nel caso in cui tu decidessi di trasportare la tua bicicletta sul tetto dell’auto, l’altezza massima consentita è pari a 4 metri, indipendentemente dalle dimensioni e dalle altezze dell’autovettura senza portabici. (art. 61-1b)
Su questo punto però vi ricordo che, qualora applicaste questo tipo di portabici, state molto molto attenti ai sottopassi e/o agli ingressi nei parcheggi sotterranei che, per norma di legge, devono sempre riportare l’altezza massima consentita.
Qual’è il peso massimo che posso caricare sul portabici?
Per quanto riguarda il peso massimo consentito sul portabici da gancio di traino o da portellone, la normativa prevede che sia il portabici stesso a determinare, secondo le omologazioni ottenute, il peso massimo trasportabile. Questo valore è sempre descritto nei documenti dello stesso.
Il peso massimo consentito per il trasporto di biciclette sul tetto non deve superare la portata massima consigliata dal costruttore, questo valore è indicato generalmente sul manuale d’uso e manutenzione.
E’ obbligatorio il cartello di carico sporgente?
Si! Su qualsiasi sporgenza applicata all’autovettura è necessario esporre 1 o 2 cartelli autoriflettenti posti alle estremità del carico in modo da essere visibili agli utenti su strada da qualsiasi angolazione.
Il cartello di carico sporgente ha una dimensione pre-stabilita di 50×50 cm ed è a strisce bianco e rosse disposte a 45°. Questo cartello deve essere conforme alla normativa D.M. 1222 del 18/04/1995.
Si può circolare con il portabici senza carico?
In realtà non esiste una vera e propria direttiva del ministero dei trasporti, tuttavia dovrebbe valere la prassi e le direttive descritte sopra considerando un carico assestante